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SOMMARIO

A cosa serve il compromesso?
A cosa serve?
Si è obbligati a stipularlo?
Come viene garantito?
E la posizione fiscale?
Cos'è la garanzia di evizione?
I vantaggi della trascrizione
Quanto costa la trascrizione?
Devo versare una caparra?
Cosa succede se manca l'accordo?
Differenze con il rogito
Quando si decide di acquistare una casa, di solito si procede alla stipulazione del compromesso (o contratto preliminare): un accordo di base che obbliga le parti a sottoscrivere in un momento successivo il contratto definitivo o rogito (vedi facsimile). Il compromesso si inserisce a trattativa sostanzialmente conclusa e definita ma, in genere, è a sua volta preceduto dalla cosiddetta proposta d'acquisto che le agenzie immobiliari, di regola, fanno sottoscrivere all'acquirente contestualmente al versamento di una piccola caparra al fine dichiarato di "fermare l'affare".

 

Attenzione


I comproprietari in disaccordo
Solo se tutti i comproprietari hanno firmato il contratto sarà possibile vendere l'alloggio (sentenza della Corte di Cassazione n° 7481/1993). L'adesione mancata da parte di uno solo dei comproprietari blocca tutto il procedimento, rendendo possibile solo risarcimenti. Anche in caso di comunione legale dei beni è indispensabile che l'atto sia firmato da entrambi i coniugi.

I vizi dell'alloggio
Il venditore è responsabile dei vizi dell'alloggio e, se taciuti all'acquirente, ne deve rispondere anche davanti al Tribunale risarcendo il danno.
A sancire questa linea è la sentenza n° 8338/1998 della Corte di Cassazione. Quindi, un grave difetto, anche proveniente da altre proprietà, se già esistente al momento della compravendita, non può essere nascosto.

Le tasse e la trascrizione del compromesso
Se si opta per la trascrizione del contratto preliminare, questo diventa atto pubblico e dovrà contenere le esatte condizioni di compravendita, compreso il prezzo che, quindi, dovrà coincidere con quello riportato sul rogito, altrimenti si corrono dei rischi dal punto di vista fiscale. La trascrizione del preliminare serve anche a tutelare l'acquirente davanti a eventuali vendite future dello stesso bene.

Chi paga le spese condominiali
Nella stesura del contratto preliminare bisogna chiarire da quando decorrono le spese condominiali per il nuovo proprietario, verificando anche che il vecchio proprietario sia in regola con il pagamento delle spese di condominio. In caso contrario, se, dopo aver firmato il contratto, risultano delle spese insolute del precedente proprietario, spettano anche al nuovo proprietario.
 

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Si è obbligati a stipularlo?

Stipulare il compromesso non è obbligatorio, ma se lo si vuol fare è bene rivolgersi a un professionista. Tale atto deve contenere una serie di importanti indicazioni: le caratteristiche dell'immobile, il prezzo, eventuali rateazioni e la data di consegna dell'immobile. Inoltre, in caso di acquisto con mutuo bancario, sarà bene che l'acquirente specifichi che i soldi che si impegna a versare provengono dalla banca in modo da tutelarsi nel caso in cui non riesca a ottenere il mutuo. In ogni caso, deve essere chiara la volontà di concludere l'affare.
È possibile inserire, per maggior cautela, una formula ampia con la quale si prevede la possibilità di acquisto anche per persona da nominare: così infatti, se per motivi di salute o altro, l'acquirente non fosse più nella condizione di concludere il contratto, potrà intervenire una diversa persona senza che il venditore possa frapporre ostacoli.

Talvolta le firme del preliminare da parte di venditore e acquirente non sono apposte sullo stesso documento. In questo caso, la dichiarazione dell'acquirente vale come accettazione di quella del proprietario se rispetta determinati requisiti: tempestività, conformità rispetto ai requisiti richiesti, forma dovuta.
A volte, quando acquirente e venditore si conoscono molto bene, si preferisce evitare di rivolgersi al notaio affidandosi a un atto tra privati. Ciò può essere sufficiente purché il contratto finale sia messo per iscritto riportando il trasferimento della proprietà e il consenso di entrambi. Qualsiasi altra dichiarazione, anche messa per iscritto, non ha valore di compravendita (sentenza della Corte di Cassazione n° 4709/1997).

 

Come viene garantita all'acquirente la regolarità dell'immobile?
Nel preliminare il venditore, con l'ausilio delle visure, deve garantire che l'ímmobile sia in regola sotto il profilo ipotecario e catastale. In genere, a questo punto l'acquirente ha già visionato la documentazione relativa: titolo di proprietà (attenzione se si tratta di una donazione: può essere soggetta a revoca), licenza o concessione edilizia, certificato di abitabilità, regolamento condominiale (dove esiste), certificato catastale ed eventualmente domanda di condono edilizio (che però di per sé non è garanzia di sanatoria) con le relative ricevute di pagamento. Ciò non toglie che l'acquirente possa verificare personalmente la situazione presso gli uffici competenti (Catasto, Conservatoria, Assessorato all'Urbanistica). Se l'immobile è particolarmente vecchio e/o posto in zona popolare sarà bene verificare, presso l'Ufficio Piano Regolatore del Comune che non sia soggetto a piani di recupero o di edilizia economica e popolare (due ipotesi che ne ridurrebbero il valore e creerebbero problemi per il mutuo).
Infine, sono da controllare le eventuali spese condominiali pendenti, che, se non pagate dal venditore, ricadranno sull'acquirente.

 
Va controllata anche la posizione fiscale dell'immobile?
Uno sguardo va dato anche alla regolarità della posizione fiscale: se l'immobile proviene da una successione la cui imposta non è stata ancora pagata, lo Stato ha il "privilegio" sull'immobile stesso; il che, in caso di mancato pagamento, può creare non pochi problemi all'acquirente.
Più in generale, lo Stato ha il "privilegio" sugli immobili sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette anche se il bene è stato trasferito o venduto ad altri (Codice Civile, art. 2771). Il fisco può soddisfare i propri crediti di Irpef o Irpeg direttamente sugli immobili fino ai redditi relativi all'anno antecedente a quello della compravendita. Per l'imposta di registro tale limite sale a cinque anni dalla data di registrazione, per l'Invim il limite è di cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dunque, per evitare sgradevoli sorprese l'acquirente dovrà verificare presso i vari uffici finanziari e comunali le informazioni a riguardo sia per verificare l'avvenuto pagamento sia per controllare la congruità dei valori dichiarati. Lo stesso venditore dovrebbe essere in grado di fornire tutte le certificazioni del caso.

 
Cosa si intende per garanzia di evizione?
Il termine indica che il venditore garantisce all'acquirente che nessun altro può vantare diritti sull'immobile in oggetto. In sostanza, si deve trattare di un immobile di proprietà esclusiva, libero da vincoli, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie. È importante che tale garanzia sia menzionata proprio nel contratto preliminare, sottoscritto prima di versare la caparra confirmatoria.

 
E' vantaggioso registrare e trascrivere il compromesso?
Premesso che la legge fiscale richiede la registrazione di tutti gli atti (compromesso compreso) nel termine di 20 giorni dalla stipulazione, fino a un paio d'anni fa era prassi consolidata concludere il compromesso per scrittura privata, da non sottoporre a registrazione. Tuttavia, con la legge n° 30/1997 è stata introdotta un'importante novità: oggi è possibile sottoporre a trascrizione (previa, ovviamente, sua registrazione) il compromesso, purché sia stato stipulato con l'intervento di un notaio.
Il vantaggio di ricorrere alla trascrizione risiede nel diritto di preferenza che potrà vantare l'acquirente rispetto alle vicende che possano investire il venditore successivamente alla trascrizione stessa (ad esempio: fallimento, azioni esecutive, trasferimento ad altri dell'immobile ecc.). Tali effetti, che normalmente erano connessi alla trascrizione della vendita, vengono quindi anticipati fin dal compromesso, il che - nonostante i maggiori costi che si dovranno sopportare - fa dormire sonni più tranquilli all'acquirente.
È da chiarire che la trascrizione dell'atto vale per un anno dalla scadenza del termine fissato dalle parti per la stipula del rogito, per un termine finale massimo di tre anni dalla trascrizione. Decorso questo termine, la trascrizione sarà come mai avvenuta. Comunque, dato che in caso di trascrizione è richiesto l'intervento del notaio, sarà questi a fornire le eventuali ulteriori spiegazioni.

 
 Come si fa e quanto costa la trascrizione?
Le parti possono trascrivere alla Conservatoria dei registri immobiliari tutti i contratti preliminari che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili, o la costituzione - e successive vicende - di diritti reali immobiliari (nuda proprietà, usufrutto ecc.). La trascrizione è possibile anche quando il compromesso contiene ipotesi particolari: per esempio, se è sottoposto a condizione, oppure ha per oggetto un immobile in corso di costruzione o addirittura da costruire.
Infine, i costi: per registrare il preliminare all'Ufficio del registro (come necessario ai fini della trascrizione), basta corrispondere l'imposta fissa di circa 125,00 _. Costerà di più solo se vi è contenuto il pagamento di una caparra confirmatoria (0,5% dell'importo) o se sono previsti acconti (3%). Tali importi, ad eccezione di quello fisso, sono detraibili in sede di registrazione del contratto definitivo. A carico dell'acquirente resteranno, invece, i costi delle marche da bollo e quelli dell'onorario notarile.

 
E' obbligatorio versare una caparra? E a quanto ammonta?
Non è obbligatorio corrispondere alcunché all'atto del compromesso.
Tuttavia, quasi sempre, in tale occasione, l'acquirente versa al venditore una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, quale manifestazione reciproca dell'impegno preso a concludere il contratto definitivo. Tale importo non segue una regola fissa, ma solitamente è fissato tra il 10 E IL 25% del prezzo complessivo di compravendita; in ogni caso non supera un terzo del prezzo concordato
Se tutto andrà come previsto, se cioè la vendita si farà, quanto pagato a titolo di caparra sarà computato quale acconto del prezzo.
Se sarà inadempiente il venditore, l'acquirente avrà diritto di ottenere il doppio della caparra (Codice civile, art. 1385).
Se ad essere inadempiente fosse invece l'acquirente, il venditore potrà trattenere la caparra, fatto salvo il principio che la parte che vuole adempire può chiedere (giudizialmente) l'esecuzione coattiva del contratto e quindi conseguire materialmente quanto promesso.

 
Ma, a parte la caparra, cosa succede se manca l'accordo?
Nel caso in cui sia il venditore che il compratore non siano d'accordo a stipulare il contratto definitivo, non sorgono problemi, dato che le parti manifestano la stessa intenzione di sciogliere il contratto (Codice civile, art. 1372).
Le parti devono solo riportare la loro volontà di annullare il compromesso in un atto scritto, nel quale deve appunto risultare che venditore e compratore concordemente sciolgono il preliminare da loro stipulato, rinunciando a future contestazioni. E' il cosiddetto scioglimento per mutuo consenso, che generalmente viene riportato nello stesso compromesso al quale si riferisce, oppure, se fatto con atto separato, contiene tutti gli elementi fondamentali presenti nel compromesso.
Nel caso in cui sia solo una delle parti a voler sciogliere il preliminare, la situazione si complica.
Se una sola delle parti non rispetta gli impegni presi, per esempio rifiutandosi di concludere il rogito, l'altra parte risulta danneggiata nei propri interessi e la legge prevede dei rimedi a suo favore: l'adempimento del contratto o la risoluzione del contratto.
Nel primo caso si ottiene - previa instaurazione di un giudizio - l'emanazione da parte del Giudice di una sentenza costitutiva, che produce cioè gli stessi effetti del contratto non concluso, in quanto sostituisce il consenso della parte che non ha rispettato l'impegno.
Nel secondo caso - la risoluzione del contratto - il Giudice dichiarerà lo scioglimento del preliminare per inadempimento della parte che non ha voluto stipulare il contratto definitivo, e che sarà condannata anche al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno causato all'altro contraente.

 
Che cosa differenzia il compromesso dal rogito?

Bisogna ricordare che il comromesso - trascritto o meno che sia - non produce l'effettivo passaggio di proprietà. Dunque, il venditore rimane proprietario e l'acquirente non diventa tale sino al contratto definitivo. In sostanza, il contratto preliminare fa nascere, per entrambi i contraenti, l'obbligo di stipulare, entro una certa data, il contratto definitivo prefissandone il contenuto.

 
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