| Quando si acquista
da imprenditori |
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| Se si acquista da soggetti
che (in ipotesi) possono fallire (ad esempio, costruttori, commercianti
ecc.), bisogna dichiarare sempre l'intero prezzo ed effettuare la
trascrizione del compromesso. Infatti, in caso di fallimento, i beni
alienati dal venditore negli ultimi due anni possono essere revocati e
l'acquirente, divenuto così creditore, si insinuerebbe nella procedura
fallimentare per l'importo dichiarato nell'atto della compravendita. |


| Il contratto del
padre vale anche per il figlio |
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| Nel contratto a favore di
un terzo, l'accordo concluso tra le parti produce effetti a favore di un
soggetto rimasto estraneo alla stipula. L'esempio più comune è quello
del genitore che acquista l'abitazione a favore del figlio, specificando
che gli effetti del contratto sono destinati al figlio. Quest'ultimo, in
caso di inadempimento, potrà agire per ottenere una sentenza costitutiva
che trasferisca la proprietà. |
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La multiproprietà è un istituto
particolare che vede più soggetti proprietari a turno di uno stesso
immobile per un periodo di tempo prestabilito. Utilizzata esclusivamente a
fini turistici. Con il contratto di multiproprietà un soggetto, dietro
pagamento di un prezzo, proporzionato all'immobile e al periodo di godimento
scelto, acquista la proprietà di un certo numero di settimane all'anno. In
tale frazione temporale i suoi diritti sono pieni ed autonomi rispetto a
quelli degli altri proprietari, che hanno poteri analoghi, ognuno nel
proprio periodo.
Con la quota di proprietà acquistata, il multiproprietario acquista anche
una quota condominiale, che comprende le parti comuni dell'edificio e
dei servizi usufruibili. Ciò comporta il pagamento delle spese e
degli oneri relativi, in proporzione al bene, alla sua
classificazione, alla posizione, ai servizi. |