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| Attenzione | Come è tassato l'acquirente? | ||||
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Le imposte e le relative aliquote
che gravano, da parte dell'acquirente, su un acquisto immobiliare sono le
seguenti:
Se chi acquista (da costruttore o
non costruttore, ma sempre soggetto a Iva ad eccezione delle società di
gestione immobiliare) lo fa a titolo di abitazione principale, deve
pagare il 4% di Iva e le altre imposte in misura fissa: € 130,00 +
€ 130,00 + € 130,00 = € 390,00 circa.
Semplificando si tratta, quindi,
di pagare l'11% complessivo, o il 4%, + € 260,00 se prima casa. |
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| Ci sono altre agevolazioni per la prima casa? | |||||
Chi acquista una prima
casa non di lusso entro un anno dalla vendita dell'abitazione principale
per la quale ha beneficiato dell'applicazione delle aliquote agevolate
(registro o Iva al 4%) ha diritto a uno sconto dalla tassa di registro
o dall'Iva pari a quanto corrisposto in relazione al precedente acquisto
agevolato. La norma è contenuta nella legge collegata alla Finanziaria '99
(legge n° 448/1998, art. 7, comma 1) e specifica come l'ammontare di tale
credito non possa essere superiore all'imposta dovuta per l'acquisto della
nuova casa. La regola vale per gli acquisti effettuati dopo il primo
gennaio '99 se sono rispettati i requisiti per la prima casa (vedi la
domanda successiva) e indipendentemente da quando si era acquistato la casa
venduta.Lo sconto può essere scomputato sulla stessa imposta di registro per il nuovo immobile, per l'intero importo delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, oppure come detrazione Irpef, ma se si paga la cifra intera senza usufruire del beneficio non sono previsti rimborsi. Prendiamo come esempio il caso di una famiglia che ha acquistato la prima casa nel '96 al costo di € 100.000 e, quindi, pagandovi un'imposta di registro agevolata di € 4.000. Tale immobile viene venduto a dicembre '98 alla cifra di € 125.000. Se l'acquisto della nuova prima casa avviene entro dicembre '99 la famiglia potrà beneficiare di uno sconto di € 4.000 sull'imposta di registro, che per la nuova casa ammonta a € 5.000, pagando quindi solo € 1.000 di lire per tale imposta. |
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| Quando scattano le agevolazioni prima casa? | |||||
Il Fisco concede
agevolazioni in caso di acquisto dell'abitazione principale (la cosiddetta
prima casa), sempre che ricorrano determinati requisiti. Vediamoli.Per quanto riguarda le condizioni relative all'abitazione:
Sulle condizioni relative all'acquirente:
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| Ci sono tasse anche per il venditore? | |||||
L'onere fiscale per il
venditore riguarda le spese da sostenere per la relazione tecnica,
per la produzione di eventuali certificati e soprattutto per il
pagamento dell'Invim, ovvero dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, che si calcola tassando la differenza fra il valore che
aveva l'immobile al momento in cui si è divenuti proprietari (ad esempio,
acquisto o successione) e il valore al 31 dicembre 1992, giorno di ultima
vigenza dell'imposta, e che in sostanza, almeno per ora, si può dire che
corrisponda al valore dichiarato in atto. Questa imposta è stata di recente
abolita, ma continua ad applicarsi per tutti coloro che abbiano acquistato
anteriormente al 31/12/1992 (ma il calcolo si riferisce solo al periodo che
va dall'acquisto a tale data). Quindi non sono soggetti al pagamento dell'Invim
coloro che vendono, avendo acquistato dopo il 31/12/92.Per gli immobili acquisiti prima, l'imposta si applicherà fino al 31 dicembre 2002 in misura fissa pari all'1% del valore automatico al 31 dicembre 1992. Il pagamento, di cui si occupa normalmente il notaio, avviene mediante il modello F23 in banca o alla posta. In caso di successione l'imposta è dovuta all'atto della presentazione della dichiarazione di successione, sempre con il modello F23 in banca o alla posta. L'importo dell'Invim, qualora si venda a un soggetto che usufruisca delle agevolazioni per l'abitazione principale, è ridotto alla metà. L'esenzione è, invece, prevista per chi reimpiega il ricavato della vendita di un immobile nell'acquisto di un altro, sempre che il vecchio immobile sia stato venduto prima dell'acquisto del nuovo (sentenza della Corte di Cassazione n° 3139/1998).
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